Ordinanza Sindacale  n.     13     del      17/05/2010

Oggetto: circolazione cani e igiene del suolo pubblico.

IL SINDACO

CONSIDERATO che giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico – sanitarie derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano e che i loro proprietari mantengono comportamenti contrari alle disposizioni di leggi vigenti;

RITENUTO obbligatorio che su tutto il territorio comunale i cani vengano condotti al guinzaglio;

RAVVISATA pertanto l’esigenza di adottare apposito provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano, volto a impedire il verificarsi di tali episodi, mediante l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa da applicare nei confronti dei trasgressori;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del possesso dei cani  approvato con delibera di C.C. n 5 del 26/01/95 e in particolare l’art. 4 ove è previsto l’obbligo di iscrizione dei cani all’anagrafe canina;

ORDINA

1) ai proprietari dei cani a denunciarli all’anagrafe canina, al fine di dotarli di apposito microchip di identificazione;

2)  di tenere i cani al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente.

Per i cani aggressivi o di taglia superiore alla media obbligo di avere apposita museruola, tale da non permettere all’animale di mordere o azzannare. Per cani aggressivi si intendono i cani delle razze pittbull, rottweiller, dobermann ed altre classificate tali da specifiche norme.

3) di munirsi dei mezzi necessari (paletta-sacchetto) per l’immediata rimozione degli escrementi dell’animale;

4)  di non condurre cani sulle spiagge, con divieto assoluto di balneazione degli stessi, negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini, nonché nei negozi di alimentari e negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

5) di non passeggiare per le strade del paese con più di due cani al guinzaglio.

DISPONE

Che nei confronti di coloro che saranno sorpresi a violare le regole sopraindicate, sarà irrogata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00  , oltre all’applicazione delle ulteriori misure sanzionatorie eventualmente previste per il caso di specie della legge e dei regolamenti.

Che alla presente venga data la più ampia diffusione possibile mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (alberghi, esercizi pubblici che vendono e somministrano alimenti e bevande)

Che la presente venga tempestivamente trasmessa al Comando Carabinieri e Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua osservanza ed esecuzione, nonché alla Prefettura di Salerno, per opportuna conoscenza.

La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

Il Sindaco
Michele De Lucia

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