ORDINANZA n.12 del 13/05/2010

Visto l’art.117 della Costituzione, cosଠcome modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative in via prioritaria, salava l’esigenza di coordinamento a livello territoriale più ampio;

Vistoil D.P.R. n.616/77, in particolare l’art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, ivi compreso il mare territoriale, quando l’utilizzazione abbia finalità  connesse agli aspetti turistico-ricreativi; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81, anche in relazione alle esigenze di sicurezza e pianificazione di cui all’art. 59 reg. cod. nav.;

Vistoil potere di ordinanza conferito ai sensi del codice della navigazione per regolamentare spazi demaniali; e l’art. 50 del T.U. n. 267 del 2000 e s.m.i. in relazioni a situazioni di emergenze igienico-sanitarie locali, non essendo precluso al sindaco di intervenire con le misure che ritenga necessarie;

Consideratoche in relazione alle aree prima inserite negli elenchi del DPCM 21/12/1995, in conformità  ai principi di cui alla sentenza n. 90/2006 della Corte Costituzionale già  da tempo richiamati dal comune anche la Capitaneria di porto di Salerno ne ha riconosciuto la piena disponibilità  in gestione al comune, trasmettendo gli atti relativi; e che l’area destinata al tiro a secco diporto oggi in concessione al comune con licenza n. 25/2008;

Consideratoche in relazione all’attività  di tiro a secco delle unità  da diporto è vigente una regolamentazione attualmente promanata dalla Capitaneria di porto di Salerno con Ordinanza _30/2004, che questo comune medio tempore non aveva ritenuto necessario sostituire alla luce delle modifiche provvedimentali sopra richiamate; e che per la necessaria certezza delle situazioni giuridiche, ed al fine di evitare soluzioni di continuità  nella gestione del territorio, conserva la propria efficacia, se non abrogata;

Valutato tuttavia che, le modalità  di stazionamento delle unità  da diporto tirate a secco devono avere caratteristiche tali da non determinare compromissioni in ordine al sicuro svolgimento delle attività  e della circolazione sulle aree pubbliche; nonché presentano gravi fenomeni di abbandono e condizioni igieniche e di decoro molto fatiscenti;

Ritenutodi poter individuare, talune prescrizioni atte ad evitare i gravi inconvenienti, di carattere igienico-sanitario e relativi al sicuro svolgimento dell’attività , riscontrati nella gestione delle aree destinate al tiro a secco per diporto;

Consideratoche appare indispensabile, ai fini di cui sopra, adottare apposito provvedimento che operi il necessario coordinamento e discenda da una valutazione comparativa delle attività  esercitate sul demanio marittimo;

Visti l’ art. 50 e ss. del Dlgs. 267/2000 e gli artt. 59 e ss. del regolamento al codice della navigazione , per i concorrenti profili afferenti il presente atto urgente di regolamentazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05.05.2010;

Vistol’annullamento dell’autorizzazione n. 3/2010 del 20.01.2010, rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione, giusto provvedimento prot. n. 6051 del 10.05.2010;

ORDINA

Art.1

Ambito di applicazione

1.L’attività  di tiro a secco unità  da diporto, effettuata nelle aree indicate nelle allegate planimetrie, è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni finalizzate alla tutela di un sicuro ed ordinato svolgimento delle attività  e della circolazione sulle aree pubbliche; nonché al fine di evitare fenomeni di abbandono e condizioni igieniche e di decoro fatiscenti.

2.Nel periodo dal 1 ° novembre al 28 febbraio, è consentito esclusivamente il tiro a secco di unità  da diporto — in proprietà  – ad uso turistico-ricreativo non commerciale.

Art.2

Disposizioni generali sullo svolgimento dell’attività 

1.Le attività  di tiro a secco dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:

a)Le operazioni relative al varo dalla Spiaggia ed al tiro a secco dovranno avvenire esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia.
b)In ogni caso le operazioni relative non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei pedoni.
c)Lo spazio necessario al tiro a secco dell’unità  non puಠessere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l’occupazione con quanto necessario strettamente alla attività . Le attrezzature marinaresche utilizzate, immediatamente al termine dell’utilizzo, devono essere riposte nell’unità  e comunque lontano dall’area di sosta, in proprietà  privata;
d)Il diportista che effettua il tiro a secco è responsabile ( e deve farsi carico), limitatamente al luogo ed alla durata della attività , del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al pubblico demanio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà  pubblica, nonché della perfetta manutenzione dell’unità  da diporto.
e)Il diportista è tenuto a smontare il motore fuoribordo e a ricoprire le eliche dei motori entrobordo;
f) àˆ fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro nonché di procedere al lavaggio delle unità  in sosta.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità  in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti del diportista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Art.3

Disposizioni specifiche per il posizionamento delle unità  da diporto

1.Lo svolgimento delle attività  deve essere preceduto dalla verifica da parte della locale Autorità  marittima, per tutti i profili relativi ad aspetti tecnico-nautici e di sicurezza. In particolare l’unità  deve avere i requisiti di galleggiabilità .

2.In particolare poi, al fine di garantire una corretta allocazione delle unità  da diporto, le stesse dovranno posizionarsi in modo da formare un angolo di 45 ° rispetto alla perpendicolare passante per i punti di riferimento all’uopo predisposti e segnalati dall’Amministrazione Comunale.

3. Le unità  da diporto posizionate dovranno essere dotate di teli di copertura esclusivamente di colore a strisce bianco e blu, al fine di garantire il minore impatto ambientale con il territorio circostante.

4.I detentori di unità  da diporto autorizzati al tiro a secco, dovranno munirsi altresଠdi idoneo contrassegno — da posizionare sulla unità  – da rilasciarsi a cura del competente Ufficio del comune di Positano, al fine di garantire la pronta reperibilità  per esigenze connesse alla tutela degli interessi pubblici di cui alla presente ordinanza. Il costo del contrassegno per le unità  da diporto ad uso turistico-ricreativo non commerciale, che garantisce l’utilizzo della zona di sosta sino al termine dell’anno solare è:

a) euro 100,00 per unità  sino a ml. 3,50;
b) euro 150,00 per unità  oltre ml. 3,50 e sino a ml 6,00;
c) euro 300,00 per unità  oltre ml 6,00;
il costo del contrassegno per le unità  da diporto ad uso commerciale per il corrente anno è il seguente:
d) euro 200,00 per unità  sino a ml. 3,50;
e) euro 300,00 per unità  oltre ml. 3,50 e sino a ml. 6,00;
f) euro 600,00 per unità  oltre ml. 6,00;

5.Chiunque intenda richiedere la sosta in area della Spiaggia Grande dovrà  formulare istanza — con allegato documento identità  e attestazione di proprietà  dell’unità – entro il 31 maggiopresso il Comando Vigili Urbani, e verrà  rilasciato specifico contrassegno da apporre sulla unità  da diporto. In relazione alla entità  dello spazio a disposizione saranno rilasciati esclusivamente n. 50 contrassegni. Per domande presentate fuori termine si procederà  in relazioni ai posti residui disponibili.

In casi di domande eccedenti i posti disponibili, si procederà  a mezzo sorteggio.

Art.4

Disposizioni sanzionatorie.

Le unità  già  depositate sull’arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro o non oltre la data del 31 maggio.

Eventuali unità  che dovessero rimanere depositate sull’arenile, senza targhetta identificativa, oltre tale data, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz’altro avviso rimosse a cura dell’Amministrazione Comunale, previo eventuale denuncia — ove il fatto costituisca reato — ex art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario; ovvero con sanzione amministrativa ex art. 1164 cod. nav.

Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell’unità  — se in stato di navigabilità  -; le medesime unità  verranno trasportate in apposito sito individuato dall’Amministrazione idoneo ai sensi di legge.

Le unità  rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità  e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, interpellando la competente Autorità  marittima.

Art.5

Disposizioni finali
1.La presente ordinanza trova applicazione nei confronti di tutti i Soggetti, istituzionali e privati, destinatari.

2.L’amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti ( ad es. manifestazioni, spettacoli etc.) di disporre lo spostamento, anche d’ufficio e con spese a carico dell’interessato, delle unità  da diporto tirate a secco.

3.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. àˆ abrogata l’ordinanza n. 30/2004 per la parte inerente il tiro a secco delle unità  da diporto.

Positano li 13.05.2010

Il Sindaco
De Lucia Michele

Il Responsabile dell’Area delle Attività  Produttive e Sociali
dott. Vincenzo Buonocore

FILE IN ALLEGATO

About Author