ORDINANZA n.12 del 13/05/2010
Visto l’art.117 della Costituzione, cosଠcome modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative in via prioritaria, salava l’esigenza di coordinamento a livello territoriale più ampio;
Vistoil D.P.R. n.616/77, in particolare l’art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, ivi compreso il mare territoriale, quando l’utilizzazione abbia finalità connesse agli aspetti turistico-ricreativi; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81, anche in relazione alle esigenze di sicurezza e pianificazione di cui all’art. 59 reg. cod. nav.;
Vistoil potere di ordinanza conferito ai sensi del codice della navigazione per regolamentare spazi demaniali; e l’art. 50 del T.U. n. 267 del 2000 e s.m.i. in relazioni a situazioni di emergenze igienico-sanitarie locali, non essendo precluso al sindaco di intervenire con le misure che ritenga necessarie;
Consideratoche in relazione alle aree prima inserite negli elenchi del DPCM 21/12/1995, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 90/2006 della Corte Costituzionale già da tempo richiamati dal comune anche la Capitaneria di porto di Salerno ne ha riconosciuto la piena disponibilità in gestione al comune, trasmettendo gli atti relativi; e che l’area destinata al tiro a secco diporto oggi in concessione al comune con licenza n. 25/2008;
Consideratoche in relazione all’attività di tiro a secco delle unità da diporto è vigente una regolamentazione attualmente promanata dalla Capitaneria di porto di Salerno con Ordinanza _30/2004, che questo comune medio tempore non aveva ritenuto necessario sostituire alla luce delle modifiche provvedimentali sopra richiamate; e che per la necessaria certezza delle situazioni giuridiche, ed al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del territorio, conserva la propria efficacia, se non abrogata;
Valutato tuttavia che, le modalità di stazionamento delle unità da diporto tirate a secco devono avere caratteristiche tali da non determinare compromissioni in ordine al sicuro svolgimento delle attività e della circolazione sulle aree pubbliche; nonché presentano gravi fenomeni di abbandono e condizioni igieniche e di decoro molto fatiscenti;
Ritenutodi poter individuare, talune prescrizioni atte ad evitare i gravi inconvenienti, di carattere igienico-sanitario e relativi al sicuro svolgimento dell’attività , riscontrati nella gestione delle aree destinate al tiro a secco per diporto;
Consideratoche appare indispensabile, ai fini di cui sopra, adottare apposito provvedimento che operi il necessario coordinamento e discenda da una valutazione comparativa delle attività esercitate sul demanio marittimo;
Visti l’ art. 50 e ss. del Dlgs. 267/2000 e gli artt. 59 e ss. del regolamento al codice della navigazione , per i concorrenti profili afferenti il presente atto urgente di regolamentazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05.05.2010;
Vistol’annullamento dell’autorizzazione n. 3/2010 del 20.01.2010, rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione, giusto provvedimento prot. n. 6051 del 10.05.2010;
ORDINA
Art.1
Ambito di applicazione
1.L’attività di tiro a secco unità da diporto, effettuata nelle aree indicate nelle allegate planimetrie, è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni finalizzate alla tutela di un sicuro ed ordinato svolgimento delle attività e della circolazione sulle aree pubbliche; nonché al fine di evitare fenomeni di abbandono e condizioni igieniche e di decoro fatiscenti.
2.Nel periodo dal 1 ° novembre al 28 febbraio, è consentito esclusivamente il tiro a secco di unità da diporto — in proprietà – ad uso turistico-ricreativo non commerciale.
Art.2
Disposizioni generali sullo svolgimento dell’attività
1.Le attività di tiro a secco dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:
a)Le operazioni relative al varo dalla Spiaggia ed al tiro a secco dovranno avvenire esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia.
b)In ogni caso le operazioni relative non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei pedoni.
c)Lo spazio necessario al tiro a secco dell’unità non puಠessere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l’occupazione con quanto necessario strettamente alla attività . Le attrezzature marinaresche utilizzate, immediatamente al termine dell’utilizzo, devono essere riposte nell’unità e comunque lontano dall’area di sosta, in proprietà privata;
d)Il diportista che effettua il tiro a secco è responsabile ( e deve farsi carico), limitatamente al luogo ed alla durata della attività , del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al pubblico demanio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché della perfetta manutenzione dell’unità da diporto.
e)Il diportista è tenuto a smontare il motore fuoribordo e a ricoprire le eliche dei motori entrobordo;
f) àˆ fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro nonché di procedere al lavaggio delle unità in sosta.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti del diportista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
Art.3
Disposizioni specifiche per il posizionamento delle unità da diporto
1.Lo svolgimento delle attività deve essere preceduto dalla verifica da parte della locale Autorità marittima, per tutti i profili relativi ad aspetti tecnico-nautici e di sicurezza. In particolare l’unità deve avere i requisiti di galleggiabilità .
2.In particolare poi, al fine di garantire una corretta allocazione delle unità da diporto, le stesse dovranno posizionarsi in modo da formare un angolo di 45 ° rispetto alla perpendicolare passante per i punti di riferimento all’uopo predisposti e segnalati dall’Amministrazione Comunale.
3. Le unità da diporto posizionate dovranno essere dotate di teli di copertura esclusivamente di colore a strisce bianco e blu, al fine di garantire il minore impatto ambientale con il territorio circostante.
4.I detentori di unità da diporto autorizzati al tiro a secco, dovranno munirsi altresଠdi idoneo contrassegno — da posizionare sulla unità – da rilasciarsi a cura del competente Ufficio del comune di Positano, al fine di garantire la pronta reperibilità per esigenze connesse alla tutela degli interessi pubblici di cui alla presente ordinanza. Il costo del contrassegno per le unità da diporto ad uso turistico-ricreativo non commerciale, che garantisce l’utilizzo della zona di sosta sino al termine dell’anno solare è:
a) euro 100,00 per unità sino a ml. 3,50;
b) euro 150,00 per unità oltre ml. 3,50 e sino a ml 6,00;
c) euro 300,00 per unità oltre ml 6,00;
il costo del contrassegno per le unità da diporto ad uso commerciale per il corrente anno è il seguente:
d) euro 200,00 per unità sino a ml. 3,50;
e) euro 300,00 per unità oltre ml. 3,50 e sino a ml. 6,00;
f) euro 600,00 per unità oltre ml. 6,00;
5.Chiunque intenda richiedere la sosta in area della Spiaggia Grande dovrà formulare istanza — con allegato documento identità e attestazione di proprietà dell’unità – entro il 31 maggiopresso il Comando Vigili Urbani, e verrà rilasciato specifico contrassegno da apporre sulla unità da diporto. In relazione alla entità dello spazio a disposizione saranno rilasciati esclusivamente n. 50 contrassegni. Per domande presentate fuori termine si procederà in relazioni ai posti residui disponibili.
In casi di domande eccedenti i posti disponibili, si procederà a mezzo sorteggio.
Art.4
Disposizioni sanzionatorie.
Le unità già depositate sull’arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro o non oltre la data del 31 maggio.
Eventuali unità che dovessero rimanere depositate sull’arenile, senza targhetta identificativa, oltre tale data, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz’altro avviso rimosse a cura dell’Amministrazione Comunale, previo eventuale denuncia — ove il fatto costituisca reato — ex art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario; ovvero con sanzione amministrativa ex art. 1164 cod. nav.
Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell’unità — se in stato di navigabilità -; le medesime unità verranno trasportate in apposito sito individuato dall’Amministrazione idoneo ai sensi di legge.
Le unità rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, interpellando la competente Autorità marittima.
Art.5
Disposizioni finali
1.La presente ordinanza trova applicazione nei confronti di tutti i Soggetti, istituzionali e privati, destinatari.
2.L’amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti ( ad es. manifestazioni, spettacoli etc.) di disporre lo spostamento, anche d’ufficio e con spese a carico dell’interessato, delle unità da diporto tirate a secco.
3.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. àˆ abrogata l’ordinanza n. 30/2004 per la parte inerente il tiro a secco delle unità da diporto.
Positano li 13.05.2010
Il Sindaco
De Lucia Michele
Il Responsabile dell’Area delle Attività Produttive e Sociali
dott. Vincenzo Buonocore